Dal decreto associato alla finanziaria approvato alla Camera.
Articolo 4.
(Istituto italiano di Tecnologia)
1. � istituita la fondazione denominata Istituto Italiano di
Tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del
Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo cos� lo sviluppo del
sistema produttivo nazionale. A tal fine la fondazione instaura rapporti
con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori
italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.
2. Lo statuto della fondazione, concernente anche
l'individuazione degli organi dell'Istituto, della composizione e dei
compiti, � approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
dell'istruzione, dell'universit� e della ricerca e dell'economia e delle
finanze.
3. Il patrimonio della fondazione � costituito ed incrementato
da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attivit�,
oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di
enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in
comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio
disponibile e indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di
particolare valore artistico e storico � effettuato di intesa con il
Ministro per i beni e le attivit� culturali e non modifica il regime
giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice
civile, dei beni demaniali trasferiti.
4. Al fine di costituire il patrimonio dell'Istituto Italiano
di Tecnologia, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse
nazionale, nonch� gli enti ad essi succeduti, possono disporre la
devoluzione di risorse all'Istituto fino a 2 anni dopo la pubblicazione
dello statuto di cui al comma 2, con modifiche, soggette
all'approvazione dall'autorit� vigilante, degli atti costitutivi e degli
statuti dei propri enti. Con le modalit� di cui al comma 2, vengono
apportate modifiche allo statuto dell'Istituto per tenere conto dei
princ�pi contenuti negli statuti degli enti che hanno disposto la
devoluzione.
5. Ai fini del rapido avvio delle attivit� della fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universit� e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono nominati un
commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione ed un collegio
dei revisori. Il commissario unico con i poteri dell'organo monocratico
realizza il rapido avvio delle attivit� della fondazione Istituto
Italiano di Tecnologia in un periodo non superiore a due anni dalla sua
istituzione di cui al comma 1 ed al termine rende il proprio bilancio di
mandato.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico �
autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di 10 unit� di
personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a
disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi
ordinamenti, da enti ed organismi di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni. Pu� avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e
di societ� di consulenza nazionali ed estere, ovvero di universit� e di
istituti universitari.
7. Per le finalit� di cui al presente articolo, la Cassa
depositi e prestiti � autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla
contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di
euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti �
autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in favore del
commissario unico nei limiti di importo complessivi stabiliti con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano, altres�,
le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.
8. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa
depositi e prestiti al commissario unico devono affluire in apposito
conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello
Stato, intestato alla fondazione Istituto Italiano di Tecnologia e ne
costituiscono il patrimonio iniziale.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a
decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla
Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e
delle somme anticipate, secondo modalit� da stabilire con propri
decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo
stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o
delle anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta
coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le
stesse modalit�, anche di tasso e di tempo.
10. A favore della fondazione, ai fini della sua
valorizzazione, � autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno
2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014.
Tali somme possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali
mutui contratti dall'Istituto.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione
della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono
esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di
neutralit� fiscale.
12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo
si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto.
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Valter Moretti
Faculty of Science
Department of Mathematics
University of Trento
Italy
http://www.science.unitn.it/~moretti/homeE.html
Received on Mon Nov 24 2003 - 09:59:30 CET